Si rammenta alla cittadinanza che la somministrazione di alimenti in favore di cani randagi o animali da affezione vaganti in genere, è consentita purche il deposito di cibo avvenga attraverso l'uso di appositi contenitori ed a condizione che gli stessi vengano successivamente rimossi a cura degli stessi cittadini che hanno somministrato il cibo.
La violazione di tale successivo adempimento integra la fattispecie di reato contravvenzionale di abbandono di rifiuti su suolo pubblico, per cui l'art.255, comma 1 del d.lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. prevede l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.